Quadro giuridico
Regolamento droni in Svizzera: cosa bisogna sapere
Dal 1° gennaio 2023, la Svizzera applica il quadro europeo EASA, sotto la vigilanza dell'UFAC (Ufficio federale dell'aviazione civile). Ogni operatore di droni deve registrarsi gratuitamente su UAS.gate, e lo spandimento agricolo richiede una doppia autorizzazione: quella dell'UFAC e l'omologazione Agroscope del modello utilizzato.
Il quadro europeo applicato in Svizzera
La Svizzera ha ripreso la normativa europea EASA relativa ai droni (UAS) il 1° gennaio 2023. Questo quadro distingue tre categorie di esercizio in base al rischio: la categoria aperta, la categoria specifica e la categoria certificata.
La categoria aperta, che copre la maggior parte degli usi professionali correnti, si suddivide a sua volta in tre sottocategorie A1, A2 e A3, con un limite di altitudine fissato a 120 metri sopra il suolo in tutti i casi.
I droni nuovi devono recare una marcatura di classe da C0 a C4 che ne indica le caratteristiche; gli apparecchi cosiddetti «legacy», immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e privi di marcatura, restano utilizzabili nella sottocategoria A1 (meno di 250 g) o A3 (meno di 25 kg).
Registrazione e assicurazione obbligatorie
Ogni operatore di droni, professionale o privato, deve registrarsi sulla piattaforma UAS.gate mediante un CH-Login. La registrazione è gratuita e genera un numero di operatore da apporre sull'apparecchio.
Esiste un'esenzione per i droni sotto i 250 g privi di sensore in grado di raccogliere dati personali. Oltre questa soglia, è obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile, con una copertura minima di un milione di franchi svizzeri.
- Registrazione gratuita su UAS.gate (CH-Login)
- Numero di operatore da apporre sull'apparecchio
- Esenzione dalla registrazione sotto i 250 g senza sensore di dati personali
- Assicurazione RC obbligatoria dai 250 g, copertura minima 1 milione CHF
Il caso particolare dello spandimento agricolo
L'irrorazione o lo spandimento con drone rientra nella categoria specifica e richiede una doppia autorizzazione, distinta dalla registrazione di base. Viene rilasciata da due enti diversi per due scopi diversi.
Da un lato, l'UFAC rilascia un'autorizzazione annuale su richiesta, tramite il modulo PDRA-S01 corredato dall'allegato FOCA-UAS-APP-AGRI, da depositare almeno due mesi prima del primo utilizzo previsto. Il tariffario delle distanze di sicurezza da rispettare è stato aggiornato all'inizio del 2026.
Dall'altro lato, Agroscope omologa il modello di drone utilizzato per questo uso specifico, con un controllo rinnovato ogni tre anni, ed esige che una persona titolare del permesso di trattamento sia responsabile dell'operazione. Si applica inoltre un requisito tecnico di precisione di tracciamento della traiettoria di circa ±50 cm.
Categoria specifica: STS, PDRA, SORA e LUC
Oltre allo spandimento agricolo, la categoria specifica copre altre operazioni a rischio più elevato rispetto alla categoria aperta: voli sopra assembramenti, fuori dalla vista diretta, o con apparecchi più pesanti.
A seconda della complessità dell'operazione, l'operatore segue uno scenario standard (STS-01, STS-02), presenta una domanda di autorizzazione di esercizio predefinita (PDRA) oppure effettua un'analisi di rischio completa (SORA). Gli operatori che moltiplicano i voli in categoria specifica possono ottenere un'autorizzazione LUC (Light UAS operator Certificate), che permette loro di autovalutare determinati voli.
Spazio aereo e gestione U-Space
La gestione dello spazio aereo per i droni si basa in Svizzera sul sistema nazionale Swiss U-Space, sviluppato da Skyguide e accessibile tramite l'applicazione app.swissuspace.ch, il cui dispiegamento prosegue a livello nazionale.
Questa applicazione permette in particolare di consultare le zone di volo autorizzate o limitate e, in futuro, di facilitare il coordinamento dei voli in categoria specifica in uno spazio aereo condiviso con l'aviazione con equipaggio.
Cosa non sostituisce questa pagina
Questa pagina presenta una sintesi aggiornata all'11 agosto 2026, destinata a orientare gli operatori professionali e i privati. Non sostituisce in alcun caso i testi ufficiali dell'UFAC, unica autorità competente per interpretare e far applicare la normativa svizzera sui droni.
Per qualsiasi pratica di registrazione, richiesta di autorizzazione o dubbio su un caso particolare, consultate bazl.admin.ch o contattate direttamente l'UFAC. SinoDrone può orientare verso un rivenditore o un prestatore di servizi, ma non si sostituisce all'autorità competente.
Domande frequenti
Bisogna registrare il proprio drone in Svizzera?
Sì, ogni operatore deve registrarsi gratuitamente su UAS.gate con un CH-Login, salvo esenzione per i droni sotto i 250 g senza sensore di dati personali. Viene poi rilasciato un numero di operatore da apporre sull'apparecchio.
Qual è l'altitudine massima consentita per un drone in Svizzera?
Nella categoria aperta (A1, A2, A3), l'altitudine è limitata a 120 metri sopra il suolo. Nella categoria specifica si applicano regole diverse a seconda dello scenario di esercizio autorizzato.
Quali autorizzazioni sono necessarie per spandere con drone in Svizzera?
Sono richieste due autorizzazioni distinte: un'autorizzazione annuale dell'UFAC (modulo PDRA-S01 e allegato FOCA-UAS-APP-AGRI, da depositare almeno due mesi prima dell'utilizzo) e un'omologazione Agroscope del modello di drone, rinnovata ogni tre anni. Il pilota deve inoltre possedere il permesso di trattamento.
Un'assicurazione è obbligatoria per un drone in Svizzera?
Sì, dai 250 g è obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile, con una copertura minima di un milione di franchi svizzeri. Sotto questa soglia, l'obbligo non si applica se l'apparecchio non reca un sensore di dati personali.
Cosa si può ancora fare con un drone acquistato prima del 2024 senza marcatura di classe?
I droni cosiddetti «legacy», immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e privi di marcatura C0-C4, restano utilizzabili nella sottocategoria A1 se pesano meno di 250 g, o nella sottocategoria A3 se pesano meno di 25 kg.
Questa pagina sostituisce i testi ufficiali dell'UFAC?
No. Questa pagina propone una sintesi per orientare gli operatori, ma non sostituisce i testi ufficiali disponibili su bazl.admin.ch. Per qualsiasi pratica o interpretazione, l'UFAC resta l'unica autorità competente.